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Il diritto dei mercanti medievali prendeva forma nelle consuetudini contrattuali, che ne regolavano i commerci; nelle sentenze della curia professionale, che attraeva a sé anche le controversie tra mercante e non mercante, quando ne fosse oggetto un factum mercantie; e negli statuti dell'Arte, che dettavano le norme organizzative interne, le regole generali della professione e le autonome competenze giurisdizionali. La ricorrenza dei settecento anni dal primo Statuto dell'Arte della Mercanzia di Perugia (1323) ha offerto l'occasione per tornare a riflettere sul dinamismo economico, la vitalità politica e l'organizzazione giuridica della civitas Perusina nella fase matura della sua forma politica comunale. Questa «repubblica di corporazioni», in cui il ceto mercantile marcava con forme originali la propria egemonia, vide convergere nella sua particolare e asimmetrica proiezione istituzionale le autonomie dei corpi sociali e il pluralismo delle iurisdictiones, frutto dell'operosità dei mestieri e riferimento dell'elaborazione concettuale dei maestri dello Studium perugino.
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