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Con questo lavoro mi propongo di mettere in evidenza le ragioni per cui, sia la proposta di legge quadro di Calderoli, sia le future leggi di approvazione delle singole Intese con le Regioni, non possono portare a una modifica dell'art. 117 della Costituzione per quanto attiene l'attribuzione delle competenze ivi indicate in materia di legislazione statale e regionale. Il governo si attribuirebbe in tal modo la competenza di modificare la Costituzione con leggi ordinarie da lui proposte e votate da un Parlamento a cui si negherebbe la possibilità di emendarle. Inoltre mi ripropongo di dimostrare che l'eventuale trasferimento di competenze regolamentari e finanziarie riguardanti le materie legislative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 della Costituzione, indicate dall'art.116, devono essere approvate con la procedura prevista dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
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