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Art. 2409 octies-2409 noviesdecies. Sistema dualistico. Sistema monistico
Bertolotti Angelo

Art. 2409 octies-2409 noviesdecies. Sistema dualistico. Sistema monistico

Editore: Zanichelli

Reparto: Diritto

ISBN: 9788808920799

Data di pubblicazione: 16/11/2020

Numero pagine: 416

Collana: Commentario del codice civile


94,00€
Esaurito

Sinossi

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica delle società di capitali e delle cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) ha introdotto nel codice civile due nuovi modelli di organizzazione delle funzioni di amministrazione e controllo della società per azioni: il dualistico ed il monistico, la cui disciplina impegna gli articoli dal 2409-octies al 2409-noviesdecies, oggetto del presente volume. Di massima ispirati, il primo, all'ordinamento tedesco ed il secondo a quelli anglosassoni, ed in linea con lo statuto della società europea, si differenziano dal sistema tradizionale per la commistione di competenze in capo ai soggetti deputati al controllo, commistione peraltro declinata in modo profondamente diverso. Nel dualistico, infatti, il consiglio di sorveglianza si caratterizza per importanti prerogative sottratte all'assemblea (nomina e revoca dei consiglieri di gestione e, di norma, l'approvazione del bilancio) e di determinanti compiti di natura amministrativa, pur eventuali, definibili in termini di alta amministrazione; non contempla tuttavia - è una profonda differenza dal modello tedesco - la cogestione, cioè la partecipazione al consiglio di sorveglianza di soggetti legati alla società da un rapporto di lavoro. Il monistico, invece - lo rivela la sua stessa denominazione - accentra le due funzioni, di amministrazione e di controllo, nel consiglio di amministrazione, al cui interno viene enucleato un comitato per il controllo sulla gestione che ne costituisce un'articolazione - dunque non integra un organo autonomo - ed i cui componenti sono amministratori dotati di particolari requisiti di indipendenza, di onorabilità e di professionalità. Nel recepire i due modelli, il legislatore ha inteso adeguare l'ordinamento interno alle esperienze degli altri Stati, europei in particolare, anche allo scopo di offrire agli investitori stranieri la possibilità di adottare sistemi di governance riconducibili a quelli loro consueti.

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